Ufficio Europeo dei brevetti, commissione ampliata di ricorso, G1/98
Il fatto che una rivendicazione possa comprendere varietà vegetali non esclude la brevettabilità quante volte non siano rivendicate singolarmente specifiche varietà vegetali.
L’esclusione dalla brevettabilità prevista per le varietà vegetali
si applica a prescindere dal modo in cui esse siano ottenute; ne consegue che
non sono brevettabili la varietà vegetali contenenti geni introdotti in
una pianta ancestrale mediante la tecnica del DNA ricombinante.