CASELAW

Caselaw

Corte di Cassazione, 144

Lo ius superveniens dell’art. 1-bis Legge Marchi introdotto sulla base dell’art. 6 della Direttiva CE 21 novembre 1988 dal D.Lgs. n. 480/92 si pone in linea di continuità con la legge previgente in merito alla riconosciuta facoltà di uso del marchio altrui quando ciò sia oggettivamente necessario per descrivere la destinazione del proprio prodotto, nei limiti in cui il concreto esercizio di tale facoltà non ingenera i dubbi sul fatto che quello così messo in commercio non è originale e sul fatto che la sua fabbricazione non è riferibile al titolare del marchio.
L’apposizione del marchio distintivo del produttore indipendente a fianco del marchio altrui utilizzato a fini descrittivi della destinazione del prodotto non originale è modalità certamente idonea, ma non è l’unica in grado di realizzare quella condizione di trasparenza sulla provenienza del prodotto, spettando al giudice del merito di verificare, di volta in volta, se le modalità di un siffatto uso del marchio altrui siano o no in concreto idonee ad impedire che il pubblico sia tratto in inganno sulla reale provenienza del prodotto (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo alle mascherine per automobili recanti il marchio del produttore originario non ha ritenuto la necessità del doppio marchio e cioè dell’apposizione, in aggiunta, del marchio del ricambista indipendente).

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