Tribunale di Trento,
Ove gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo, a vantaggio proprio
e di imprenditore concorrente del danneggiato, entrambi rispondono in via solidale
a titolo di concorrenza sleale (nella specie, si è ritenuta sussistente
la legittimazione passiva di un procacciatore d’affari e di un agente di
assicurazioni nell’azione di concorrenza sleale proposta da agente concorrente
del secondo).
Non costituiscono atti di concorrenza sleale del procacciatore d’affari
la comunicazione ai clienti di aver cambiato agente preponente e la predisposizione
di lettere di disdetta, ove si dimostri che la disdetta sia stata sollecitata
dai clienti stessi e l’adesione alla nuova compagnia assicuratrice sia
dovuta a rapporti personali e diretti tra clienti e procacciatore d’affari,
indipendentemente dall’elevato numero di disdette.