L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) decide sul diritto di priorità
L’EPO è competente a valutare il diritto alla rivendicazione di priorità e l’«approccio dei richiedenti congiunti» è valido 13 ottobre 2023La Commissione allargata dei ricorsi dell''Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha emesso la sua decisione nei casi consolidati G 1/22 e G 2/22.
La Commissione allargata di ricorsi ha così disposto:
- l'Ufficio Europeo dei Brevetti è competente a valutare se una parte ha diritto a rivendicare la priorità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).
Ai sensi del diritto autonomo della CBE, esiste una presunzione confutabile secondo cui il richiedente che rivendica la priorità ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, della CBE e dei corrispondenti regolamenti di attuazione ha diritto a rivendicare la priorità; - la presunzione relativa si applica anche nelle situazioni in cui la domanda di brevetto europeo deriva da una domanda PCT e/o in cui il/i richiedente/i prioritari non sono identici al/i richiedente/i successivo/i.
In una situazione in cui una domanda PCT viene depositata congiuntamente dalle parti A e B, (i) designando la parte A uno o più Stati designati e la parte B uno o più altri Stati designati, e (ii) rivendicando la priorità da una precedente domanda di brevetto che designa la parte A come richiedente, il deposito congiunto implica un accordo tra le parti A e B che consente alla parte B di far valere la priorità, a meno che non vi siano indicazioni concrete contrarie.
Il rinvio da parte della commissione tecnica di ricorso 3.3.04 nei casi consolidati T 1513/17 e T 2719/19 (GU EPO 2022, A92) ha sollevato due questioni:
- in primo luogo, ha messo in dubbio se l’EPO abbia l’autorità di valutare il diritto di una parte a rivendicare la priorità;
- in secondo luogo, ha affrontato uno scenario in cui gli inventori depositano una domanda di brevetto statunitense, che viene poi utilizzata come domanda prioritaria per una successiva domanda PCT in cui gli inventori vengono nominati come richiedenti solo per gli Stati Uniti, mentre per la protezione del brevetto europeo, vengono nominate come richiedenti persone giuridiche diverse dagli inventori. In una situazione del genere, sorge la questione se il co-richiedente di una domanda PCT che è diverso dagli inventori menzionati nella domanda di priorità statunitense possa validamente invocare il diritto di priorità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della CBE.
In entrambi i casi all'origine del rinvio, rispettivamente la Divisione di Opposizione e la Divisione d'Esame hanno ritenuto che non tutti gli inventori citati come richiedenti nella domanda di brevetto statunitense avevano ceduto il diritto di priorità ai richiedenti delle rispettive domande di brevetto europeo prima del deposito della domanda PCT. Di conseguenza, hanno ritenuto non valida la rivendicazione di priorità.
Con la suddetta ordinanza, il Board ha concluso che l'EPO è autorizzato a valutare il diritto di priorità e che esiste una presunzione confutabile che un richiedente che rivendica la priorità in conformità ai requisiti formali previsti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo ha il diritto di farlo.
Si tratta di decisioni importanti che hanno effetti nella pratica dell'opposizione: l'ostacolo da superare per negare il diritto di priorità è ora più alto per gli oppositori.