Conto alla rovescia verso l’abolizione della "regola dei 10 giorni" da parte dell'EPO
L'abolizione della regola dei 10 giorni comporterà una riduzione del tempo disponibile per rispondere a una comunicazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) 3 ottobre 2023Come annunciato dall'EPO nella Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2022 (OJ 2022, A101), il 13 ottobre 2022 il Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Europea dei Brevetti ha emesso una decisione che modifica, tra le altre, le norme 126, 127 e 131 CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo) relative alla notifica delle comunicazioni inviate dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per mezzo del servizio postale e per via elettronica, stabilendo che le regole modificate entreranno in vigore il 1° novembre 2023.
In particolare, le norme 126(2), 127(2) e 131(2) CBE sono state modificate al fine di eliminare l’artificio della notifica dei 10 giorni secondo il quale un documento era “considerato essere consegnato al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna al fornitore di servizi postali" o, rispettivamente, "il decimo giorno successivo alla trasmissione" nel caso di trasmissione elettronica. Pertanto, il calcolo delle scadenze temporali nelle procedure davanti all'EPO in cui si applicava la regola dei 10 giorni partiva dal giorno successivo al decimo giorno dalla data indicata sul documento.
Le norme 126(2) e 127(2) CBE modificate introducono un nuovo artificio di notifica, secondo il quale la notifica postale ed elettronica si considera avvenuta alla data del documento. Pertanto, il calcolo delle scadenze temporali inizierà dal giorno successivo alla data del documento.
Nell'Avviso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti del 6 marzo 2023 relativo alle regole 126, 127 e 131 CBE modificate (OJ 2023, A29), viene spiegato come l'EPO applicherà le nuove norme.
Un documento con data antecedente al 1° novembre 2023 sarà considerato consegnato il decimo giorno successivo a tale data, mentre un documento con data pari o successiva al 1° novembre 2023 sarà considerato notificato alla data riportata sul documento.
Ad esempio:
- un documento con data 31 ottobre 2023 sarà considerato notificato il 10 novembre 2023;
- un documento con data 2 novembre 2023 sarà considerato notificato il 2 novembre 2023.
Secondo l'EPO, questa modifica dell’artificio in merito alla data di notifica comporterà una semplificazione per gli utenti, poiché avvicina i regimi di notifica del CBE e del PCT (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti).
Ai sensi nelle norme 126(2) e 127(2) EPC modificate, l'EPO continua a fornire garanzie agli utenti nel caso in cui non ricevano un documento o lo ricevano eccezionalmente in ritardo. Le garanzie si applicano sia alla notifica per posta che a quella tramite Mailbox.
La seconda frase delle norme 126(2) e 127(2) CBE, come modificate, disciplina l'onere della prova nei casi in cui una parte contesti la notifica. In tale situazione, l’EPO mantiene l'obbligo di provare sia che il documento è stato consegnato sia la data di consegna.
Come nel caso attuale, se un documento non viene ricevuto e l'EPO non è in grado di dimostrare che un documento è stato consegnato, l’artificio di notifica non si applicherà e un periodo verso una scadenza temporale, legato a quel documento, non sarà considerato iniziato. Il documento in questione verrà riemesso con una nuova data.
Se un documento è stato consegnato eccezionalmente in ritardo - cioè più di sette giorni dopo la data indicata su di esso – il periodo per il quale la presunta ricezione di tale documento è l'evento rilevante ai sensi della norma 131(2) CBE scadrà più tardi “di un numero di giorni corrispondenti ai giorni in cui i sette giorni sono stati superati”.
Più precisamente, se la notifica è contestata e l'EPO non può dimostrare che un documento è pervenuto al destinatario entro sette giorni dalla data che porta, il periodo che scaturisce dalla presunta ricezione di tale documento sarà prorogato del numero di giorni che superano i sette giorni. Pertanto, applicando la clausola di salvaguardia, se un destinatario ha ricevuto un documento dodici giorni dopo la data indicata su di esso, il termine sarà prorogato di cinque giorni. Al contrario, se l'indagine dell'EPO dimostra che un documento è stato ricevuto, ad esempio, quattro giorni dopo la data che porta, il calcolo del periodo non subirà alcuna modifica.
Sarà quindi necessario adattare le tempistiche e le procedure interne per gestire adeguatamente questa variazione. In GLP siamo pronti e allineati al cambiamento e rimaniamo disponibili attraverso i nostri consueti canali di contatto e comunicazione per qualsiasi domanda o assistenza in merito.