Tribunale di Milano, 11.04.2016
Non si può riconoscere alle forme funzionali alcun effetto differenziatore, ogni qual volta la stessa sia divenuta sul mercato una forma necessitata per quel tipo di prodotto, che in ragione della stessa non può più essere “riconosciuto” come proveniente da una determinata impresa: alla libera riproducibilità della funzione conse¬gue, la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza.