Cassazione Civile, Sez. VI, 7450/2016, 14.04.2016
Qualora il convenuto in contraffazione, a ciò sollecitato dal tribunale dei disegni e modelli comunitari a norma dell'art. 86, co. 3, Reg. CE 6/02, proponga la domanda di nullità avanti l'EUIPO, il Tribunale può sospendere il giudizio di contraffazione ai sensi degli artt. 86 e 91 del regolamento, senza che la sua scelta sia sindacabile in Cassazione. Va sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio avente ad oggetto la domanda di concorrenza sleale che si fondi su una privativa, rispetto alla quale penda un giudizio di nullità di fronte all'EUIPO.