Prima Commissione di ricorso EUIPO, 1135/2015-1, 29.03.2016
L'allestimento di un negozio di uno spazio di vendita può, in linea di principio, fungere da marchio, purché l'allestimento sia dotato di capacità distintiva, come nel caso in cui si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato. Nella fattispecie nessuna delle caratteristiche evidenziate, isolatamente o in combinazione con le altre, possiede carattere distintivo originario o acquisito per l'uso agli occhi del pubblico di riferimento.