Commissione dei Ricorsi, 3/2016, 05.01.2016
Con l’art. 193 CPI, il Legislatore ha inteso per un verso esprimere un atteggia¬mento favorevole alla conservazione dei diritti di esclusiva, quale strumento di incentivazione dell’attività inventiva, e per altro verso garantire che il diritto esclusivo ed escludente attribuito con il brevetto non esorbiti dalla funzione di premio all’inventiva, entrando in conflitto con la regola generale della libertà di concorrenza. Per assicurare il bilanciamento, il parametro della “diligenza” cui rimanda l’art. 193 CPI non va assimilato a quello di massima diligenza esigibile, ma posto in relazione al quadro reale in cui si colloca l’attività da compiere, in modo da poter valutare se — alla luce del comportamento tenuto “in concreto” e delle “cause del tardivo adempimento” — un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell’attività ha omesso di svolgere. L’inosservanza del termine di cui all’art. 193 CPI è scusabile ai fini della reintegrazione dei diritti di brevetto solo se e nella misura in cui sia frutto di un errore isolato rispetto ad un comportamento altrimenti diligente sia in astratto che in concreto.