Tribunale di Roma Sez. IX, Sezione Specializzata in materia di impresa, 30.11.2015
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In nessun caso il prodotto o le immagini dello stesso possono essere utilizzati da terzi con finalità e in contesti diversi, quali convegni o altre attività divulgative, che non siano strettamente finalizzate all'informazione degli acquirenti.
Nei giudizi cautelari, la condotta slealmente concorrenziale posta in essere via Internet accentua l'elemento del periculum in mora.