Consiglio di Stato, 4257/2016, 19.01.2016
I. L’unità e l’estemporaneità delle preparazioni galeniche non sono pregiudicate dal fatto che esse vengano preparate in grandi quantità, poiché non si tratta di preparazioni prodotte serialmente e, cioè in modo uguale, ripetuto e continuativo, ma di prodotti consegnati ai pazienti sulla base di una specifica prescrizione medica personalizzata.
II. Se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all’allestimento. Se invece il principio attivo si trova all’interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico.
III. L’allestimento di formule galeniche mediante l’utilizzo dei principi attivi contenuti in farmaci prodotti industrialmente è subordinato al reperimento del principio attivo presso le aziende titolari del brevetto, sicché l’art. 68 c.p.i. è dettato a protezione del brevetto industriale, senza introdurre uno specifico divieto per le preparazioni galeniche.