Tribunale di Milano, 15.03.2016
L'analisi di confondibilità di due marchi complessi (ossia entrambi caratterizzati da elementi in sé dotati di capacità distintiva) deve essere condotta non in via analitica bensì in via unitaria e sintetica, alla stessa stregua di come i segni in conflitto sarebbero percepiti dall'osservatore nella loro impressione complessiva e d'insieme. La tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo fra prodotti "identici" o "affini", prodotti, cioè, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare. Il rischio di confusione tra segni deve essere valutato globalmente tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della somiglianza dei marchi e dell'affinità dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. Un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. La convalida ex art. 28 c.p.i. non opera nei confronti di un marchio di fatto posteriore. Tuttavia deve essere esclusa la contraffazione di un marchio registrato da parte di un marchio di fatto posteriore qualora (i) il segno posteriore sia differente al marchio anteriore; (ii) i segni in conflitto abbiano coesistito per un lasso di tempo sufficiente a far cessare il rischio di confusione tra i consumatori; (iii) il titolare del marchio anteriore sia rimasto inerte dinanzi all'uso prolungato del segno posteriore.