Tribunale di Torino, 20.03.2008
L'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale comunitario, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità produce in realtà un'impressione generale diversa da quella suscitata dal primo, non osta all'accertamento, con riferimento ai medesimi prodotti, che la forma del secondo costituisca contraffazione di quella del primo, registrato anche come marchio comunitario, atteso che le due privative — modello e marchio — svolgono diversa funzione e presentano un diverso ambito di protezione, essendo quello del marchio molto più esteso, e tenuto conto che diverso è il pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più attento utilizzatore informato per i modelli (nella specie, il tribunale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che il modello di autovettura denominato «Bubble», pur non costituendo contraffazione del modello registrato di citycar «Smart», in quanto non presenta il medesimo effetto bicolore, la costituisce delta forma della stessa autovettura, registrata anche come marchio comunitario, sicché ha confermato il sequestro cautelare del modello in contestazione).