Corte di Cassazione, 8510, 02.04.2008
I modelli di utilità e le invenzioni industriali di prodotto sono istituti qualitativamente differenziati e rigidamente contrapposti, atteso che ai finì della brevettazione dei primi il requisito della novità intrinseca o originalità non concerne il prodotto, come per le seconde, ma la forma di un prodotto già esistente e noto, che viene configurato diversamente, con soluzioni ad accorgimenti non scontati, conferendogli un incremento di efficienza ed una maggiore comodità di impiego, sicché va esclusa ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all'altra, in quanto la qualificazione di un trovato come modello di utilità esclude che esso possa qualificarsi come invenzione industriale o viceversa.