Corte di Cassazione, 7254, 18.03.2008
Non possono registrarsi come marchi di forma tridimensionale in quanto prive di capacità individualizzante — ai sensi dell’art. 18 l. marchi nel testo originario, ma anche delle successive novellazioni — le forme di materie prime utilizzate per realizzare determinati prodotti, allorché si tratta di forme usuali e standardizzate per quel settore (alla stregua di tale principio, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità di marchi internazionali, estesi all'Italia, concernenti tutti texture di pellame a linee irregolari disposte a spighe, per prodotti di pelletteria, in quanto siffatta lavorazione, c.d. a granopaglia, era standardizzata ormai da decenni in quel settore).
Possono registrarsi come marchi singoli colori monocromi, sempre però che abbiano particolari tonalità cromatiche ovvero siano inusuali rispetto al prodotto cui sono riferiti, talché presentano capacità distintiva, da accertarsi alla stregua di una valutazione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto (alla stregua di tale principio, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto privi di capacità distintiva i marchi internazionali per prodotti di pelletteria costituiti dai colori monocromi di più frequente uso in quel settore, il nero, il marrone, il beige, il verde, il rosso e l'azzurro).