Corte di Cassazione, 7484
Nelle invenzioni d’azienda, la brevettazione (e non la mera brevettabilità) costituisce condicio iuris per l’esigibilità del premio.
L’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il premio può venir
meno solo con la rimozione, con effetto ex tunc, del brevetto, che si può ottenere
con la declaratoria giudiziale di nullità dello stesso, non in via meramente
incidentale, ma unicamente quale esito dello speciale procedimento disciplinato
dal r.d. 29 giugno 1939 n. 1127.