Corte di Cassazione,
Le foto c.d. semplici, riproducenti oggetti materiali, beneficiano della tutela dei diritti connessi a quelli d’autore quando insieme alla funzione meramente documentale (di tali oggetti) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale (nella specie, è stato riconosciuto il diritto allo sfruttamento esclusivo da parte del fotografo di foto raffiguranti materiale ospedaliero, già inserite in un catalogo).