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Chiquita "perde" il suo storico marchio blu e giallo per le banane

Il Tribunale dell'Unione Europea conferma la precedente decisione di nullità di EUIPO considerando il marchio non sufficientemente distintivo 16 dicembre 2024

La recente decisione del Tribunale dell'Unione Europea, nella causa T-426/23 ha confermato che l'ovale blu e giallo della Chiquita Brands non può beneficiare della protezione come marchio dell'Unione europea per la frutta fresca.

Ripercorrendo brevemente la vicenda, nel 2008 la Chiquita Brands LLC ottiene la registrazione del seguente marchio figurativo, in relazione a diversi prodotti alimentari, tra cui la frutta fresca.

Nel 2020, la Compagnie financiére de partecipation chiede all'EUIPO di dichiarare nullo il marchio per carenza di carattere distintivo. Inizialmente ottiene la nullità del marchio nella sua totalità. Poi nel 2023, mediante appello, il marchio viene dichiarato nullo dall'EUIPO unicamente in relazione alla frutta fresca, tra cui le banane.

La Chiquita Brands LLC appella la decisione innanzi al Tribunale dell'Unione Europea, il quale, con il provvedimento in commento, tuttavia, ha respinto il ricorso in relazione alla frutta fresca.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che il marchio in questione non presenti un sufficiente grado di distintività, in quanto, da un lato, il marchio consiste in una semplice variazione di una forma geometrica standard (un ovale/ovaloide); dall'altro, la forma scelta è comunemente utilizzata nel settore della frutta, potendo facilmente applicarsi su frutti incurvati tra cui, appunto, le banane. Inoltre, il Tribunale ha osservato che nemmeno la combinazione cromatica dei colori blu e giallo è sufficientemente distintiva, trattandosi di due colori primari utilizzati frequentemente nel commercio di frutta fresca.

Oltretutto, la Chiquita Brands non ha fornito sufficienti prove a dimostrazione del fatto che il marchio, così come depositato, ossia senza elementi grafici e denominativi ulteriori, venga percepito dal pubblico di riferimento come identificativo dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Infatti la quasi totalità delle prove depositate presenta il marchio in combinazione con la parola CHIQUITA e/o altri elementi figurativi. 

La mancanza di prove d'uso del mero bollino blu e giallo, rispetto a quello con gli elementi grafici e denominativi ulteriori acquisisce rilevanza.

Ancora una volta il Tribunale non concede sconti sulla prova della distintività acquisita dei marchi.

È importante, quindi, in primo luogo sensibilizzare le aziende sulle modalità di utilizzo dei marchi suggerendo, per quanto possibile, di utilizzare i marchi in tutte le versioni registrate; in secondo luogo, è fondamentale raccogliere e conservare negli anni le prove d'uso dei marchi, vale a dire tutti i documenti ad esempio  pubblicità, fatture, cataloghi, fotografie di prodotti e tutto ciò che può essere utile al fine di provare l'uso del marchio in tutto il territorio di riferimento, tenendo altresì presente che per Chiquita le prove depositate in soli quattro Paesi dell'UE non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'uso nei restanti Paesi dell'Unione Europea.

La presente decisione del Tribunale sembra evidenziare sempre più la distanza tra la normativa nazionale che – per i c.d. marchi difensivi – contempla una deroga all'onere di uso effettivo del segno, purché venga comprovato l'uso del marchio principale, e la normativa dell'Unione Europea che invece non contempla espressamente una corrispondente deroga. 

Siamo sicuri che i consumatori non riconducano il semplice bollino blu e giallo a Chiquita?

Restiamo in attesa di sapere se verrà depositato ricorso alla Corte di Giustizia Europea ed eventualmente quale sarà la sua decisione.

Allo stato ed (anche) a seguito di questa decisione è inoltre possibile fare un'ulteriore osservazione. Le aziende titolari di marchi “storici” devono prestare particolare attenzione quando raccolgono le prove d'uso e soprattutto quando invocano l'acquisita distintività per marchi costituiti essenzialmente da forme standard, che dovrebbero rimanere nel libero uso.

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