Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC): la Divisione Locale di Milano si pronuncia sulla contraffazione nelle fiere
La Divisione Locale di Milano dell'UPC ha emesso una decisione significativa, affermando che la mera esposizione e promozione di un prodotto brevettato durante una fiera commerciale può costituire violazione di brevetto 4 dicembre 2024Questo caso, che coinvolge Oerlikon Textile GmbH & Co KG e Bhagat Textile Engineers, si basa su una precedente sentenza emessa il 14 giugno 2023. Tale decisione iniziale ha consentito a Oerlikon di conservare le prove della presunta violazione durante la fiera commerciale ITMA 2023 di Milano, dove Bhagat ha esposto una macchina che si sosteneva violasse il brevetto EP 2.145.848 B1 di Oerlikon per una “macchina per la testurizzazione a torsione falsa”. Tale ordine, concesso senza previa notifica al convenuto, ha messo in luce l'efficiente gestione da parte dell'UPC di questioni urgenti in materia di proprietà intellettuale, bilanciando le esigenze di conservazione delle prove con i potenziali impatti sui diritti.
Nella sentenza del 4 novembre 2024 (UPC_CFI_241/2023), la corte ha ritenuto che la promozione della macchina da parte di Bhagat alla fiera commerciale violasse i diritti di brevetto di Oerlikon ai sensi dell'articolo 64(2a) UPCA, anche in assenza di vendite effettive. L'ordinanza, che proibisce ulteriori promozioni e vendite, sottolinea l'efficacia dell'UPC nel proteggere i brevetti, anche in contesti fieristici internazionali.
Il tribunale ha emesso un'ingiunzione permanente contro Bhagat, vietando la vendita e la promozione della macchina contraffatta in Italia e Germania, e ha imposto una sanzione di 12.000 € per ogni futura violazione. Inoltre, a Bhagat è stato ordinato di pagare a Oerlikon 15.000 € di danni provvisori e di coprire l'80% delle spese legali. Il tribunale ha respinto ulteriori richieste di Oerlikon, ma ha sottolineato che pubblicizzare la macchina contraffatta in un importante evento del settore costituiva violazione, rafforzando la portata protettiva dell'articolo 63(1) dell'UPC sulle ingiunzioni.
Durante l'udienza orale del 27 settembre 2024, Bhagat ha richiesto la sospensione del procedimento per violazione in base alla regola 295(m) del Regolamento di procedura (RoP), in attesa di una decisione in un caso parallelo che riguardava una domanda riconvenzionale per un'azione di revoca che coinvolgeva lo stesso brevetto in un'azione diversa intrapresa da Oerlikon contro un'altra parte. Il tribunale di Milano ha respinto questa richiesta, sottolineando che il riconoscimento implicito da parte di Bhagat della validità del brevetto non contestandolo e la sua stessa non contestazione della contraffazione non giustificavano una sospensione.
Questa decisione evidenzia l'approccio dell'UPC all'applicazione dei diritti di brevetto alle fiere, affermando che la promozione pubblica di prodotti potenzialmente lesivi, anche senza vendite, può innescare procedimenti per contraffazione.
In conclusione, questa sentenza sottolinea l'importanza per le aziende di condurre controlli approfonditi sulla proprietà intellettuale prima di esporre i prodotti alle fiere, in particolare nelle giurisdizioni coperte dall'UPC.