Marchi e Decreto Crescita: gli ultimi aggiornamenti e le nuove misure
Diverse le novità che interessano i marchi tra le misure contenute nel Decreto Crescita 3 settembre 2019Il "Decreto Crescita" ha contribuito ad alcuni cambiamenti del Codice di Proprietà Industriale (CPI) recanti una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese. Fra le varie misure introdotte dal Decreto e convertite in seguito — oltre alle novità in ambito brevetti ed alla nuova disciplina del Patent Box in Italia — anche i marchi sono stati soggetti a diverse novità che riportiamo di seguito.
Marchi storici e di interesse nazionale
Con l'inserimento della definizione di marchio storico di interesse nazionale – ex articolo 11-ter del CPI – e conseguente istituzione di apposito registro speciale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ex art. 185-bis del CPI – viene prevista la possibilità di ottenere l'iscrizione del titolo nell'apposito Registro per i titolari o licenziatari di marchi di impresa che rispettino alcune specifiche caratteristiche come:
- titolo registrato da almeno cinquanta anni o di cui sia possibile dimostrare lo stesso uso continuativo
- i titolari dei suddetti marchi abbiano un'attività produttiva localizzata nel territorio italiano
I titolari di marchi storici iscritti al Registro potranno sia utilizzare l'apposito logo "Marchio storico di interesse nazionale" per finalità commerciali, sia accedere al Fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – la cui dotazione iniziale prevede per il 2020 la somma di 30 milioni di Euro – allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.
Vengono anche specificati gli obblighi a cui è tenuta l'impresa che decida di iscriversi all'apposito Registro: qualora questa decida di chiudere il sito produttivo principale per cessazione dell'attività o delocalizzazione fuori territorio nazionale avrà l'obbligo di notificare al MiSE tutte le informazioni richieste. In ogni caso l'impresa, dopo aver informato inizialmente il MiSE, avrà l'obbligo di aggiornarlo ogni 3 mesi sulla individuazione di potenziali acquirenti e relative proposte ricevute. La violazione di tali obblighi informativi comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dai €5.000 ai €50.000.
Italian Sounding: le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti
Altra importante novità prevista dal Decreto Crescita e recentemente convertita in legge è finalizzata alla tutela dell'originalità dei prodotti italiani venduti all'estero: il c.d. Italian Sounding.
L'Italian Sounding, infatti, risulta quel fenomeno riconducibile ad un utilizzo ingannevole – per prodotti realizzati all'estero – di marchi, segni, riferimenti, immagini, colori e denominazioni che evocano l'Italia, con lo scopo di promuovere e commercializzare tali prodotti concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo, giocoforza, un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.
A seguito della conversione in legge nel CPI, vengono inserite alcuni nuovi articoli afferenti alle pratiche dell'Italian Sounding, definite come "pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti" ed oggetto delle attività del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.
Viene introdotta, infatti, un'agevolazione pari al 50% delle spese legali sostenute per tutelare i prodotti italiani colpiti all'estero da tale fenomeno. A beneficiarne saranno i consorzi di tutela che – insieme alle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri – potranno anche godere dell'estensione della stessa misura anche per i costi legati alla realizzazione di campagne di comunicazione che siano finalizzate a consentire il riconoscimento del prodotto italiano.
Infine, viene aggiunto il divieto di registrazione di nomi di Stati ed altri enti territoriali, di segni riconducibili alle forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi che risultino lesivi dell'immagine.