Corte di Cassazione, 10851, 05.11.1997
Dato che l’attività di ricerca consegue i suoi scopi anche se non dà luogo ad un risultato inventivo, potendo consentire risultati diversi quali la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l’imprenditore anche senza l’introduzione di un quid novi, oppure potendo sfociare in invenzioni scientifiche che non sono suscettibile di immediata applicazione sul piano industriale e quindi non brevettabili, non si può ritenere integrata la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 23, legge invenzioni per ciò solo che il dipendente abbia voluto mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività di ricerca non potendosi da ciò dedurre che volle mettere a disposizione anche l’invenzione brevettabile che ne poteva eventualmente conseguire.