Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-251/95, 11.11.1997
Il criterio di “rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore” di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione.