Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-352/95, 20.03.1997
L’art. 7 della direttiva 89/104/Cee si oppone all’applicazione di una norma nazionale dello Stato membro A secondo la quale il titolare di un diritto di marchio può impedire l’importazione di un prodotto protetto dal marchio, qualora: a) il prodotto sia stato fabbricato in un paese terzo; b) sia stato importato nello Stato membro B dal titolare del marchio o da un’altra società appartenente allo stesso gruppo del titolare del marchio; c) sia stato acquistato lecitamente nello Stato membro B da un commerciante indipendente che l’ha esportato nello Stato membro A; d) non abbia subito alcuna trasformazione e la sua confezione non sia stata modificata, ad eccezione dell’aggiunta sull’etichetta di alcune indicazioni, rispondenti alle prescrizioni della legislazione dello Stato membro di importazione; e) i diritti di marchio siano detenuti dallo stesso gruppo negli stati membri A e B.