Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 4820, 27.03.1997
Internet è, e deve essere considerato, un veicolo pubblicitario.
E’ pubblicità anche quella istituzionale giacché l’accreditamento
dell’immagine di un operatore pubblicitario contribuisce a creare condizioni
favorevoli all’accettazione da parte del pubblico dei prodotti o dei servizi
da lui offerti e, quindi, indirettamente a promuovere la domanda.
In considerazione della particolarità di Internet come veicolo pubblicitario,
la circostanza che titolare del sito sia persona diversa dall'operatore pubblicitario
non esclude una responsabilità di quest'ultimo per le notizie e le informazioni
diffuse a promozione della propria immagine.
Non è ingannevole la pubblicità di un'associazione che, derivando
dalla fusione di due precedenti associazioni, enuncia la consistenza numerica
delle stesse e descrive l'attività che svolge e le finalità che
persegue.