Tribunale di Catania, 03.02.2017
La tolleranza continuativa richiesta dall'art. 28 C.P.I. potrebbe astrattamente essere esclusa sia da qualsiasi manifestazione di volontà del titolare del marchio anteriore, come l'invio di una diffida, sia, in via esclusiva, dalla proposizione dell'azione di nullità. La scelta di questa seconda soluzione appare l’unica in grado di garantire la certezza del diritto ed inoltre una diffida non seguita dall'azione di nullità potrebbe costituire una forma di tolleranza. Nel caso di specie la ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivo (uso protratto per un quinquennio, tolleranza) e soggettivo (assenza di malafede) della convalida consolida la situazione che si è creata sul mercato nella durata di un quinquennio e legittima quindi la coesistenza del segno del preutente e del marchio posteriore registrato. Con la convalida del marchio l'ordinamento giuridico consente espressamente l'uso di marchi identici o simili, per prodotti identici o affini, in seguito alla tolleranza quinquennale del preutente; tale situazione, pur consolidata dal decorso del tempo, pare comunque in grado di costituire una fonte di inganno per i consumatori, in particolare in relazione alle concrete modalità di utilizzo di tali segni. Tuttavia è possibile rinvenire il rimedio costituito, oltre che dal generale divieto di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 Cod. Civ., anche dagli artt. 21.1 e 14.2 lett. a C.P.I., che disciplinano l'ipotesi di uso decettivo ed ingannevole del marchio. Nel caso di specie è, comunque, da escludere la sussistenza di pratiche confusorie e decettive.