Cassazione Civile, Sez. I, 32/2017, 03.01.2017
In tema di protezione internazionale del diritto d'autore, l'art. 2, comma 1, della l. n. 218 del 1995 stabilisce espressamente che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali, sicché, nel caso del rapporto tra Italia e Stati Uniti, viene in considerazione la Convenzione Universale sul diritto d'autore adottata a Ginevra nel 1952, per la quale: a) le opere pubblicate dai cittadini degli Stati cantraenti godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere di propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio (art. 2); b) la durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge dello Stato in cui la protezione è richiesta, in conformÌtà della legge nazionale ( art. 4). Pertanto, in forza di tale convenzione, le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godono della medesima protezione prevista dall' art. 25 della l. n. 633 del 1941, che attualmente la accorda per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso della società statunitense titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro, creato nel 1919 dallo scrittore Mc Culley, deceduto nel 1958, le cui opere dunque sono protette sino al 2028). (Cassa con rinvio, Corte d'Appello Roma, 19/ 11/2012).