Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'UIBM, 11/10, 27.02.2010
Aventis Holdings Inc. e Yeda Research and Development Co. Ltd.
Certificato complementare di protezione - richiesta di rilascio di più certificati complementari di protezione (CCP) riferita ad una sola autorizzazione di immissione in commercio (AIC) e ad un solo brevetto di base.
Beneficiano della copertura brevettuale allungata tutti i farmaci ottenuti applicando la tecnologia descritta e rivendicata nel brevetto di base purché tali farmaci, presumibilmente risultanti da successivi perfezionamenti, siano posti in commercio entro il termine massimo di cinque anni costituenti il periodo di allungamento concesso dal CCP; parallelamente i farmaci non riconducibili nell'ambito di protezione del brevetto di base oppure ottenuti successivamente alla scadenza del periodo massimo di allungamento non beneficiano della tutela brevettuale.
Nell'ipotesi di successive AI, che abbiano ciascuna per oggetto una specifica versione del farmaco o dei farmaci riconducibili nell'ambito di protezione del brevetto di base, rileva, soltanto la prima AIC, perché è solo questa che determina l'allungamento praticabile in funzione dell'intervallo tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data della prima AIC ridotta di cinque anni.
La disciplina del CCP non attribuisce alcun rilievo alle AIC successive alla prima perché la data di rilascio è irrilevante mentre l'opponibilità ai terzi della tutela brevettuale allungata non dipende da altro che non sia la oggettiva riconducibilità del prodotto nell'ambito di protezione del brevetto di base.