Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'UIBM, 10/10, 25.02.2010
Associazione "Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute"
Marchio - fondamento della illiceità e contrarietà al buon costume: art. 14 codice della proprietà industriale.
La illiceità che la legge richiede per negare la protezione ad un segno è nel tentativo
di rendere normale, quale elemento di un gioco dalle pretese intenzioni educative, una
definizione sociale e subculturale dolorosamente dispregiativa e pertanto crudele.
Non può essere registrato come marchio un segno consistente in una espressione
contraria al buon costume, se tale segno sottolinea esplicitamente una offesa alla donna,
tenuto conto che la dignità della persona umana è al centro del sistema giuridico.