Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, T-291/03, 12.09.2007
Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione con la quale la commissione di ricorso dell’UAMI aveva ritenuto registrabile come marchio comunitario il marchio nominativo “GRANA ….”. Secondo la commissione, il termine «grana» doveva ritenersi generico, nonché descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti di cui trattasi. Nella sentenza, il Tribunale ha tra l’altro citato la decisione della Corte di cassazione italiana, sez. pen. VI, n. 16642 del 9 ottobre 1989, Montali, Rv. 182678, resa nell’ambito di un procedimento penale, secondo cui l’uso della denominazione «grana» non è oggetto di restrizioni particolari, essendo insuscettibile di applicazione analogica la disposizione dettata a tutela del "grana padano", osservando che essa è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore dei regolamenti nn. 2081/92 e 1107/96, ovvero prima che il livello di protezione delle DOP fosse definito a livello comunitario.