Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-17/06, 11.09.2007
L'uso da parte dì un terzo, che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato, costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare, conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamelo delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio: in tal caso l'art. 6, n. 1, lett. &), della direttiva cit. può ostare ad un siffatto divieto solo qualora l'uso da parte del terzo della sua denominazione sociale o del suo nome commerciale sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.