Giurisprudenza

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Cassazione penale, 3352, 02.02.2005

I. Il primo periodo del comma 49, art. 4, L. n. 350/2003, secondo il quale "l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del c.p.", si riferisce alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato.
II. Il secondo periodo del comma 46, art. 4, L. n. 350/2003, secondo il quale "costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine", subordinata all'osservanza dei criteri utilizzati da tale normativa unicamente l'apposizione del marchio "Made in Italy" e non si riferisce alle false indicazioni di provenienza (contemplate nel primo periodo della norma) che riguardano la provenienza da un produttore e non la provenienza da un luogo determinato.
III. La seconda parte del secondo periodo del comma 49, art. 4, L. n. 350/2003, stabilendo che "costituisce una fallace indicazione l'uso di qualsiasi segno figura o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana anche qualora sia indicata l'origine o la provenienza estera del prodotto", sta a significare che, quando parla di origine italiana, il legislatore non intende riferirsi al luogo di produzione (che invece nella ipotesi in esame è indicato in modo veritiero) bensì proprio al produttore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione (che potrebbe essere sia straniero sia italiano, nonostante la merce sia stata prodotta all'estero, e che viene appunto falsamante indicato come italiano).
IV. L'indicazione sul prodotto del nome e del marchio del vero produttore è veritiera e non è idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e sulla qualità del prodotto stesso, essendo del tutto irrilevante che non sia stato indicato anche il luogo di fabbricazione materiale dato che questo è indifferente in ordine alla qualità ed alla tutela del consumatore e dato che l'indicazione del luogo non può ritenersi imposta dal comma 49, art. 4, L. n. 350/2003.

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