Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, T-22/04, 04.05.2005
Il marchio denominato Westlife deve ritenersi confondibile con il marchio anteriore West, perché i segni sono utilizzati su prodotti simili, risultano caratterizzati dalla medesima connotazione concettuale (il richiamo al termine West), presentano somiglianze uditive e visive e nel marchio Westlife nessuno dei due elementi che lo compongono può dirsi dominante sull'altro. (6)
Quando la diffusione di un marchio anteriore può aver creato un'associazione nella mente del pubblico di riferimento tra il termine che costituisce il marchio denominativo ed i prodotti distribuiti con quel marchio, deve ritenersi che ogni marchio successivo costituito dal medesimo termine, eventualmente combinato con altro termine, rischia di essere percepito come variante del marchio anteriore (nella specie, il tribunale ha affermato che l'uso del marchio comunitario Westlife può indurre il pubblico dei consumatori a ritenere che i prodotti su cui è apposto quel marchio provengano dall'impresa titolare del marchio anteriore West o che tra le imprese che commercializzano i prodotti contraddistinti dai due marchi esistano collegamenti economici aziendali). (7)