Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-347/03, 12.05.2005

L'art. 133 del trattato Ce - e non l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra - costituisce il fondamento giuridico per la conclusione ad opera della sola Comunità dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, di cui alla decisione del consiglio 23 novembre 1993 n. 93/724/Ce. (1)
Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni omonime stabilita dall'art. 4, n. 5, dell'accordo medesimo, atteso che la dichiarazione congiunta concernente tale norma, secondo cui le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà. (2)
Gli art. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all'all. I C dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (accordi TRIPS), approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del consiglio 22 dicembre 1994 n. 94/800/Ce, devono essere interpretati nel senso che - in un caso relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano - tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori. (3)
Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai Friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato all'accordo ma non figura nell'accordo stesso. (4)

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