Corte di Cassazione, 6079
L’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, nel
termine annuale di cui al primo comma dell’art. 327, codice procedura civile,
quale risulta concretamente determinato per effetto dell’incidenza della
sospensione durante il periodo feriale, deve essere notificata presso il procuratore
costituito per il giudizio a quo e non personalmente alla parte ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 330, codice procedura civile.
Premesso che il divieto della concorrenza sleale ed in particolare lo storno
di dipendenti altrui attuato con modalità contrarie ai principi della
correttezza professionale è un logico corollario della moderna e corretta
concezione dell’economia di mercato qual è quella cui fa riferimento
l’art. 41, Costituzione, non può ritenersi giustificato tale storno
da una situazione di crisi economico-finanziaria in cui versi l’impresa
che lo abbia posto in essere adducendo la necessità da parte sua di iniziare
un’attività nel diverso settore produttivo nel quale opera l’impresa
concorrente che abbia subito la sottrazione dei dipendenti.