Tribunale di Torino,
L'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, non consente alcun dubbio interpretativo
in ordine alla scelta operata dal legislatore relativa alla validità dei
modelli ornamentali concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, come quelli oggetto del caso di specie, chiaramente sottoposti,
quanto alle questioni di nullità, alla previgente normativa in materia.
Non è quindi condivisibile l'assunto secondo cui l'autonoma brevettabilità delle
componenti dei prodotti complessi dovrebbe applicarsi tanto ai modelli anteriori
quanto ai modelli successivi alla riforma.
La Direttiva n. 98/71/CE, pur stabilendo l'astratta brevettabilità dei
componenti di un prodotto complesso, richiede per l'accesso a tale protezione
il carattere individuale della componente, che deve poter giustificare, caso
per caso, un'eccezione che, di per sé, conferma la regola della libertà di
concorrenza e, quindi, del disfavore verso un regime di brevettabilità (rectius
registrabilità) ordinaria.
Non può essere protetto mediante il divieto di concorrenza sleale per
imitazione servile un bene che può essere tipologicamente oggetto di una
privativa tipica; qualora, infatti, allo stesso si concedesse la tutela dell'imitazione
servile, si riconoscerebbe, in concreto, una tutela sostanzialmente perenne.
L'inerzia, protrattasi nel tempo, della società ricorrente, la quale per
circa due anni non ha ritenuto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria
al fine di ottenere la tutela cautelare oggi invocata, induce a dubitare dell'attualità della
sussistenza del periculum in mora. A ciò si aggiunga che nel corso dell'istruttoria è emerso
che nel nuovo catalogo della società resistente i prodotti oggetto di
causa non sono più stati inseriti.