Corte di Cassazione, 4847
Se è vero che la tutela concorrenziale contro la imitazione riguarda gli elementi formali di un modello tali da creare confondibilità nel mercato mentre quella brevettale riguarda la funzione cosiddetta sostanziale del modello, ciò non esclude che lo stesso accertamento dei fatti costitutivi della imitazione servile possa costituire la base delle due distinte domande. Conseguentemente la Corte d’appello, dovendo il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sulla validità del brevetto senza il contraddittorio del P.M. come parte necessaria ai sensi degli artt. 70 n. 1, codice procedura civile, e 78, legge invenzioni, deve annullare anche quei capi ulteriori della sentenza impugnata dipendenti da quel medesimo accertamento che l’affermata nullità costringe a ripetere.