Tribunale di Roma,
L’utilizzazione, nell’indirizzo di un sito Internet, di una denominazione corrispondente ad un marchio, da altri registrato ed utilizzato sulla rete come domain name, non determina un rischio di confusione per il pubblico, quando, tenuto conto delle circostanze e della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi offerti nei due siti siano tratti in errore (nella specie, si è ritenuto che i due siti, contenenti informazioni sulle caratteristiche di autovetture e sulle opportunità per il loro acquisto, avessero ad oggetto mercati diversi: riferito l’uno all’acquisto di autovetture negli Usa, l’altro in Italia).