Corte di Cassazione, 1424
Nel giudizio di confondibilità, l’affinità tra prodotti similmente marcati ricorre allorquando, per le caratteristiche intrinseche di ognuno, sussista l’attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato, cagionando al concorrente confuso danno per sviameto della clientela (nella specie, l’affinità è stata esclusa per un marchio forte utilizzato rispettivamente per alimenti per l’infanzia e per animali domestici).