Corte di Cassazione,
Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 88 l. inv. (frode brevettuale), il giudice penale deve accertare, in via
incidentale, la conformità del brevetto a tutti i requisiti stabiliti
dalla legge, formali e sostanziali, qualora la validità della privativa
sia contestata dall’imputato, su cui però incombe l’onere
della prova, in ragione della presunzione iuris tantum di validità del
brevetto medesimo.
L’elemento soggettivo del reato di frode brevettale può essere integrato
dal dolo generico nella forma del dolo eventuale, inteso quale rappresentazione,
da parte dell’agente (da accertarsi tenuto anche conto delle sue qualità professionali),
della concreta possibile esistenza di un altrui valido brevetto, che egli accetta
il rischio di violare con la propria condotta.
Perché non costituisca violazione del diritto di esclusiva del titolare
e non integri anche il reato di cui all’art. 88 r.d. 1127/39, la sperimentazione
su prodotti oggetto di altrui brevetto, prevista dall’art. 1, 3° comma,
l. inv. Deve risolversi in attività di ricerca prettamente scientifica
(nella specie, la Suprema corte, limitatamente agli effetti civili della sentenza
annullata, ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di non contraffazione
a fronte di mere prove di produzione, consistenti nell’inserimento di un
prodotto farmaceutico brevettato, normalmente somministrato in compresse, in
speciali capsule di gelatina, idonee a contenere i più svariati principi
farmacologici).