Tribunale di Napoli,
In assenza di riconoscibilità del soggetto e di pregiudizio alla sua personalità, non può considerarsi illecito l’uso come domain name di un termine coincidente con un nome di persona (nella
specie, si è ritenuto che l’esistenza di omonimi e il fatto che
il termine in questione corrisponda altresì al nome di un comune facessero
venir meno la lamentata identificazione del domain name con il titolare del nome).
Posto che l’art. 18, 1° comma, lett. b), l. marchi vieta la registrazione
come marchio di segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono,
come i segni che in commercio possono servire a designare la provenienza geografica
del prodotto o della prestazione di servizi, la registrazione di un toponimo
come nome di dominio è nulla.