Tribunale di Monza,
II procedimento arbitrale previsto dall'art. 15 delle Regole di Naming 6 irrituale
in sintonia con la definizione in tal senso contenuta nelle stesse regole atteso
che, nonostante l'utilizzo diffuso di espressioni linguistiche tipiche dell'attività giurisdizionale,
dirimente risulta la previsione di poteri cautelari in capo al Collegio arbitrale
in pendenza della procedura (art. 15.5), dato che tale potestà è preclusa
nell'arbitrato rituale dall'art. 818 c.p.c. Conseguentemente il modulo di soluzione
pattizia della controversia scelto dalle parti è compatibile con l'eventuale
insorgere di esigenze di urgenza abilitando il collegio decidente a porre in
essere decisioni interinali e provvisorie sempre basate sul consenso preventivo
delle parti ed aventi natura ed efficacia contrattuali, essendo la inesecutività con
i mezzi giurisdizionali dei provvedimenti in questione supplita in tal caso dalla
competenza ad attuarli in capo ad un soggetto terzo inter partes (la R.A. che
garantisce l'ottemperanza spontanea).
A differenza di quel che avviene nel caso del giudizio avanti il Giurì dell'Autodisciplina
Pubblicitaria che, essendo espressione dell'autonomia negoziale non preclude
la tutela ordinaria avanti al giudice sulla base della disciplina della proprietà industriale
e della concorrenza sleale, il Collegio arbitrale previsto dalle regole di Naming
decide secondo equità sulla base delle norme dell'ordinamento italiano
(art. 15.6). Conseguentemente la tutela cautelare avanti al giudice ordinario è sospesa
dato che, con il compromesso in arbitrato irrituale. le parti rinunziano alla
tutela giurisdizionale almeno fintantoché non sopravvenga la pronuncia
arbitrale, a meno che non si preferisca ipotizzare un "rinvio" della
tutela giurisdizionale a dopo la pronuncia del lodo anziché una vera e
propria "rinunzia", fermo restando che entrambe le configurazioni teoriche
conducono a sancire la carenza attuale dell'interesse ad agire da parte dell'attore
tanto nella causa di merito quanto in quella cautelare attivata ante causam.
In presenza di patto per arbitrato irrituale le parti possono invocare la tutela
cautelare solo prospettando, in funzione del futuro giudizio di merito, la caducazione
del medesimo patto per motivate ipotesi di risoluzione.
Se non può certamente negarsi la legittimazione della titolare straniera
del marchio ad agire in sede ordinaria per reprimere la lesione della privativa,
nessun periculum in mora sussiste nei confronti della stessa se essa non esercita
alcuna attività in Italia operando quivi la controllata italiana a meno
che possa ritenersi l'esistenza di un rapporto tale per cui il danno subito dalla
società italiana si ripercuota immediatamente sulla controllante.
Difetta l'affinità fra i servizi veicolati dai due segni distintivi, sicché alcun
pericolo confusorio è prospettabile, se la ricorrente gestisce un servizio
di intermediazione nella ricerca e nell'offerta di lavoro mentre il sito gestito
dalla resistente e esclusivamente dedicato alla ricerca di titoli letterari inerenti
al settore della fantascienza.