CASELAW

Caselaw

Tribunale di Napoli,

I nomi di dominio registrati nella rete Internet non possono essere considerati alla stregua di un mero indirizzo telematico ma hanno attitudine di segno distintivo di guisa che la regola propria della rete - first come first served - deve subire dei contemperamenti in finzione della tutela che al segno distintivo è attribuito secondo le leggi civili.
Chi consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al marchio protetto di impresa concorrente pone in essere attività di concorrenza sleale (in applicazione di questo principio il Tribunale di Napoli ha ravvisato il fumus boni iuris della responsabilità per concorrenza sleale a titolo di appropriazione di pregi e di pubblicità non conforme ai principi della correttezza professionale in capo a Borrelli e compagni rimasti contumaci nella procedura cautelare per avere essi diffuso pagine nel sistema internet che sfruttano indebitamente a proprio vantaggio la notorietà dei segni distintivi di Philips e Grundig generando confusione negli utenti ed introducendoli a credere che i servizi di assistenza reclamizzati nella pagine suddette fossero prestati dalle imprese titolari dei marchi stessi.
Ove pure si aderisca al più restrittivo orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità del provider può configurarsi solo in casi eccezionali e solo quando l’illecito concorrenziale compiuto mediante la rete riguardi l’abuso di marchi o nomi celebri, ed a prescindere comunque da ogni ulteriore considerazione in punto di dovere di vigilanza e controllo esigibile dal provider che consenta l’utilizzazione della rete al cliente in ordine alla veridicità di quanto viene pubblicato, non può essere esclusa la responsabilità solidale nella commissione dell’illecito in capo al provider che non abbia adoperato tutta la diligenza esigibile da un operatore professionale e necessaria per evitare che, una volta reso edotto degli abusi commessi, questi potessero continuare e per non avere provveduto all’oscuramento non solo dei siti contenenti direttamente i segni distintivi abusivamente utilizzati che contengano nei propri meta tag i segni distintivi in questione (in applicazione di questo principio il Tribunale di Napoli ha ravvisato la corresponsabilità solidale di Infostrada per non avere questa impedito la continuazione dell’illecito concorrenziale mediante l’utilizzazione in mala fede di siti che hanno utilizzato come meta tag i marchi Philips e Grundig).

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