Tribunale di Napoli,
I nomi di dominio registrati nella rete Internet non possono essere considerati
alla stregua di un mero indirizzo telematico ma hanno attitudine di segno distintivo
di guisa che la regola propria della rete - first come first served - deve subire
dei contemperamenti in finzione della tutela che al segno distintivo è attribuito
secondo le leggi civili.
Chi consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al
marchio protetto di impresa concorrente pone in essere attività di concorrenza
sleale (in applicazione di questo principio il Tribunale di Napoli ha ravvisato
il fumus boni iuris della responsabilità per concorrenza sleale a titolo
di appropriazione di pregi e di pubblicità non conforme ai principi della
correttezza professionale in capo a Borrelli e compagni rimasti contumaci nella
procedura cautelare per avere essi diffuso pagine nel sistema internet che sfruttano
indebitamente a proprio vantaggio la notorietà dei segni distintivi di
Philips e Grundig generando confusione negli utenti ed introducendoli a credere
che i servizi di assistenza reclamizzati nella pagine suddette fossero prestati
dalle imprese titolari dei marchi stessi.
Ove pure si aderisca al più restrittivo orientamento giurisprudenziale
secondo il quale la responsabilità del provider può configurarsi
solo in casi eccezionali e solo quando l’illecito concorrenziale compiuto mediante
la rete riguardi l’abuso di marchi o nomi celebri, ed a prescindere comunque
da ogni ulteriore considerazione in punto di dovere di vigilanza e controllo
esigibile dal provider che consenta l’utilizzazione della rete al cliente in
ordine alla veridicità di quanto viene pubblicato, non può essere
esclusa la responsabilità solidale nella commissione dell’illecito in
capo al provider che non abbia adoperato tutta la diligenza esigibile da un operatore
professionale e necessaria per evitare che, una volta reso edotto degli abusi
commessi, questi potessero continuare e per non avere provveduto all’oscuramento
non solo dei siti contenenti direttamente i segni distintivi abusivamente utilizzati
che contengano nei propri meta tag i segni distintivi in questione (in applicazione
di questo principio il Tribunale di Napoli ha ravvisato la corresponsabilità solidale
di Infostrada per non avere questa impedito la continuazione dell’illecito concorrenziale
mediante l’utilizzazione in mala fede di siti che hanno utilizzato come meta
tag i marchi Philips e Grundig).