Tribunale di Verona,
Posto che nel caso di contraffazione del marchio a mezzo Internet, mediante l’utilizzazione indebita di un nome di dominio, il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione, va respinta, per incompetenza territoriale, la richiesta di provvedimento inibitorio proposta in un foro diverso da quello in cui tali attività sono compiute.