Corte di Cassazione, 5112
Poiché il diritto di esclusiva, conferito al titolare di un brevetto, non è limitato alla sola produzione e vendita del prodotto coperto dal brevetto nel territorio dello Stato, in quanto si estende ad ogni altra attività che comunque, sempre in quell’ambito territoriale, consenta di trarre profitto dall’invenzione, è illecita l’intermediazione internazionale (estero su estero) avente ad oggetto il prodotto brevettato, svolta mediante un’organizzazione avente stabile sede in Italia, benché ivi il prodotto non sia né prodotto né venduto.