Tribunale di Parma,
Ai sensi degli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c. la decisione della causa spetta al tribunale in composizione monocratica nell’ipotesi in cui la controversia verta solo sulla lamentata contraffazione e l’accertamento della validità del brevetto sia richiesto solo in via incidentale dalla convenuta dal momento che l’intervento del p.m. è facoltativo. Per verificare se sussista contraffazione per equivalenti è necessario che l’idea inventiva, e quindi l’insegnamento fondamentale che è alla base dell’invenzione coperta da privativa, sia presente anche nel trovato altrui: tale verifica deve avvenire non già raffrontando i problemi tecnici che i trovati affrontano e risolvono, ma comparando le idee di soluzione del problema. Individuata l’idea inventiva alla base dei dispositivi brevettati, è necessario verificare se, sulla base della tecnica nota, la soluzione sostitutiva adottata dal preteso contraffattore sia o meno originale. Se la soluzione adottata dal preteso contraffattore è originale, e quindi non ovvia per il tecnico del ramo, essa è anche non equivalente alla prima in quanto costituisce oggetto di autonoma invenzione. Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò "non evidenti", è necessario svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.