Reintroduzione dei diritti su brevetti e modelli depositati in Italia
10 aprile 2007In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. 2 aprile 2007 con il quale sono stati istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.
Si riporta per completezza, di seguito, il testo del Decreto.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo; Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa; Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono; Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di scadenza originario; Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa; Ritenuto, altresi', necessario stabilire la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale; Decreta: Art. 1. Ammontare dei diritti I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa sono dovuti nella misura indicata nella tabella A) allegata al presente decreto. I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale sono dovuti nella misura indicata nella tabella B) allegata al presente decreto. Art. 2. Esonero dal pagamento dei diritti Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 3. Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e piu' specificamente: a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello. Art. 4. Modalita' di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso detto periodo il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento e', altresi', ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilita' o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto. Art. 5. Conti correnti postali Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente con versamento sui seguenti conti correnti postali: per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilita' e per la registrazione dei disegni e modelli, nonche' per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi: c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara; per il mantenimento in vita dei brevetti europei: c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara; per per i diritti di segreteria e di opposizione: c/c postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Art. 6. Periodo transitorio Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprieta' industriale e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006. Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilita' e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza e' intervenuta nel corso dell'anno 2006 e' dovuto il pagamento di un diritto il cui importo e' determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g). Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilita' ovvero il disegno o modello e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006. Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovra' essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito. I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualita' o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonche' i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprieta' industriale. Roma, 2 aprile 2007 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa