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Variazioni alla procedura di deposito PCT

7 gennaio 2004

Numerose sono le modifiche recentemente intervenute nella procedura di deposito di una domanda di brevetto internazionale (PCT) a valere per le domande di brevetto depositate dall’1 gennaio 2004 – le domande di brevetto internazionali depositate anteriormente soggiaciono alla precedente normativa PCT.
Le più significative sono:

  • Gli Stati aderenti alla Convenzione PCT vengono automaticamente tutti designati salvo volontarie esclusioni. Viene altresì prevista la possibilità di proteggere ogni Stato sia a livello nazionale che attraverso le Organizzazioni Regionali (ove possibile). E’ pure data la possibilità di richiedere ogni tipo di protezione previsto dalle varie Leggi Nazionali dei singoli Stati (ovvero invenzione industriale e/o modello d’utilità, ecc.) – ciò salvo, come detto, specifiche richieste da parte del Richiedente della domanda di brevetto.
  • Alcune tasse sono state modificate.
  • Unitamente al rapporto di ricerca internazionale, è prevista l’emissione di un parere sulla brevettabilità del trovato, in termini di novità, attività inventiva ed applicabilità industriale (International Preliminary Report on Patentability – IPRP). Detto parere non è vincolante per la prosecuzione della pratica e non farà parte della pubblicazione della domanda di brevetto PCT.
  • La richiesta di un Rapporto Internazionale d’Esame Preliminare (International Preliminary Examination Report - IPER) può ora essere depositata entro il termine massimo (ovvero tra i due termini di scadenza quello che scade più tardi) di 3 mesi dall’emissione del rapporto di ricerca internazionale o 22 mesi dalla data di priorità (o dalla data di deposito nel caso non sia stata rivendicata una priorità). Richiedendo tale Rapporto il precedente parere non vincolante, emesso con il rapporto di ricerca internazionale, può essere messo in discussione e, a seguito del contraddittorio con l’Esaminatore, è possibile modificare il testo per chiarirne gli aspetti inventivi. Si arriva così all’emissione di un Rapporto differente e, se del caso, più favorevole al Richiedente che ha avuto la possibilità di meglio spiegare la propria posizione. E’ da tener presente che, qualora si desideri prorogare a 30 mesi la scadenza per avviare la fase nazionale anche per quegli Stati non ancora aderenti alle modifiche intervenute nella procedura PCT nel corso del 2003, rimane invariata la necessità di procedere alla richiesta dell’emissione di tale Rapporto Internazionale entro 19 mesi dalla data di priorità (o dalla data di deposito nel caso non sia stata rivendicata una priorità) e non entro il nuovo termine di scadenza sopra indicato.
  • Non è più prevista la possibilità di richiedere un "rationalized" Rapporto d’Esame Preliminare – rimane pertanto la sola possibilità di un "detailed" Rapporto d’Esame Preliminare.

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