Il diritto ad essere ascoltati dinanzi all'EPO: in presenza vs. videoconferenza
Aggiornamenti sulle udienze orali tenute all'Ufficio Brevetti Europeo 30 marzo 2021Dall'aprile 2020, nel bel mezzo della pandemia COVID–19, l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha modificato il suo approccio rispetto alle udienze in presenza dinnanzi ai dipartimenti EPO competenti ed è passato all'adozione massiccia della videoconferenza (VICO) per l'esame e le procedure orali di opposizione.
In particolare, nel caso di udienze di opposizione che si svolgeranno a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al termine di un progetto pilota il 15 settembre 2021, le VICO saranno utilizzate di default senza che sia necessario il consenso delle parti coinvolte. Un approccio simile è stato adottato dalle Camere di Ricorso (Boards of Appeal) dell'EPO.
Lo svolgimento di un'udienza in modalità VICO è stato quindi introdotto per garantire che, durante la pandemia, l'EPO continui in modo appropriato a prendere decisioni nelle procedure d'esame e opposizione evitando ritardi nella giustizia.
Recentemente, una Camera di Ricorso Tecnico (Technical Board of Appeal) dell'EPO ha rinviato – in una decisione interlocutoria del 12 marzo 2021 – questo quesito alla Camera di Ricorso allargata (Enlarged Board of Appeal): “Lo svolgimento di un'udienza orale, sotto forma di videoconferenza, è compatibile con il diritto alle udienze orali come sancito dall'Articolo 116, paragrafo 1, EPC se non tutte le parti della procedura hanno dato il loro consenso allo svolgimento dell'udienza orale sotto forma di videoconferenza?”
Fondamentalmente, il quesito chiede alla Camera di Ricorso allargata di chiarire se – in considerazione dell'articolo 116 EPC (“diritto di essere ascoltato dinnanzi al dipartimento coinvolto dell'EPO”) – l'udienza orale può essere condotto mediante VICO senza il consenso di tutte le parti.
Il rinvio alla Camera di Ricorso allargata riguarda le VICO nelle procedure d'appello e si estende anche alle procedure orali di VICO dinnanzi alle divisioni di esame e di opposizione.
Questo rinvio alla Camera di Ricorso allargata sarà processato come G1/21: la Camera di Ricorso allargata ha reagito molto rapidamente, pianificando un'udienza orale da tenere in videoconferenza (quanto mai appropriato in questo caso!) il 28 maggio 2021 per discutere la questione. Più rapidamente rispetto a qualsiasi precedente rinvio alla Camera di Ricorso allargata.
In attesa dell'esito del rinvio G1/21, che cosa ne sarà di tutte le udienze programmate nel frattempo? Sul punto, il 24 marzo 2021 António Campinos – Presidente dell'EPO – ha confermato che, nel frattempo, le udienze orali continueranno a svolgersi in videoconferenza senza richiedere il consenso esplicito delle parti. La decisione afferma: “Il presidente dell'EPO ha deciso che, al fine di garantire l'accesso alla giustizia e assicurare il funzionamento dell'EPO, le udienze orali dinnanzi alle divisioni d'esame ed opposizione continueranno a svolgersi in videoconferenza [...] senza richiedere il consenso delle parti”.
La decisione del Presidente fa esplicito riferimento al rinvio in corso G1/21 e all'Articolo 116 EPC.