Corte di Cassazione, 11047, 04.11.1998
L’immissione sul mercato di oggetti in materiale sintetico rivestiti da una patina
di metallo prezioso - nella specie, d’argento - mediante bagno galvanico (cosiddetti
prodotti elettroformati), sui quali risulti apposto il marchio contrassegnante
i prodotti d’argento ed il relativo titolo in millesimi - così da farli
apparire e porli in vendita come prodotti di argenteria — Integra gli estremi
dell’illecito concorrenziale, atteso il divieto (art. 17 legge n. 46/1968; artt.
55 ss. D.P.R. n. 1496/1970) di marcare con qualunque indicazione di titolo di
metallo prezioso un prodotto soltanto rivestito con quest’ultimo, e non potendosi
assimilare il prodotto elettroformato al prodotto costituito da materiale prezioso,
ancorché riempito con materiale diverso.
In tema di concorrenza sleale, l’attacco ingiusto diretto a ledere le posizioni
ed i diritti tutelati dall’ art. 2598 codice civile, e, in particolare, idoneo
a confondere il pubblico circa la qualità merceologica dei prodotti offerti,
con evidente vantaggio conseguente ad una comparazione tra i prezzi di vendita
che non dia conto, in virtù della confusione così ingenerata nel
consumatore, della differente struttura del costo di produzione, legittima una
reazione, da parte del soggetto leso, volta a ristabilire la verità dei
fatti onde consentire al pubblico la conoscenza circa l’intrinseca diversità tra
i prodotti rispettivamente commercializzati, senza che l’autore della reazione
possa essere considerato responsabile del danno conseguentemente arrecato all’aggressore,
e senza che spieghi influenza, in contrario, la natura extracontrattuale dell’
illecito di cui all’art. 2598 codice civile. (Nella specie, la Federargentieri
aveva denunciato, attraverso una campagna di stampa, la diffusione di un fenomeno
commerciale, ritenuto poi scorretto anche in sede giurisdizionale, consistente
nella immissione sul mercato, da parte di svariate imprese, di oggetti in materiale
sintetico rivestiti da una sottile patina d’argento applicata mediante bagno
galvanico, oggetti sui quali veniva apposto il marchio contrassegnante i prodotti
in metallo prezioso ed il relative titolo in millesimi, cosi da farli apparire
e porre in vendita come prodotti d’argenteria, introducendo sul mercato un inammissibile
fattore di confusione. La S.C., nell’enunciare il principio di diritto di cui
in massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto
legittimo, sotto il profilo dell’autotutela, tale comportamento della parte lesa).