Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-313/94, 26.11.1996
Gli art. 30 e 36 del trattato Ce si oppongono a che la protezione contro la concorrenza
sleale sia fatta vedere per vietare ad un’impresa di fare uso del suo diritto
di importare in uno Stato membro e di mettere ivi in commercio con un certo marchio
taluni prodotti provenienti da altro Stato membro dove essi sono lecitamente
in commercio, quando gli altri operatori economici dispongono dello stesso diritto,
anche se non ne fanno uso.
Gli art. 30 e 36 del trattato Ce non si oppongono a che, per motivi di tutela
dei consumatori, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato
membro in cui essi sono lecitamente in commercio sia vietata per tutti gli operatori
economici, a condizione che questo divieto sia necessario per assicurare la tutela
dei consumatori e sia proporzionato a tale finalità, la quale, da parte
sua, non possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura minore
gli scambi intracomunitari; al riguardo occorre, in particolare, esaminare se
il rischio di inganno dei consumatori sia sufficientemente grave per poter prevalere
sulle esigenze della libera circolazione delle merci.
L’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104 Cee non si oppone a che
la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui sono
lecitamente in commercio sia vietata per il fatto che recano un marchio il cui
uso è esplicitamente vietato al suo titolare nello Stato di importazione,
poiché esso è stato ivi dichiarato idoneo a indurre in inganno
i consumatori.